Informazioni personali

sabato 21 aprile 2012

Il Regolamento di condominio: il contenuto


La normativa sul regolamento di condominio è prevista dall'articolo 1138 del c.c..
Il regolamento per essere valido deve essere approvato dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti 50%+1 e almeno la meta del valore dell'edificio ossia 500 millesimi (secondo comma dell'art. 1136 del c.c)

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO.

NORME GENERALI

Art. 1 Le Parti comuni
Sono oggetto di proprietà e uso comune di tutti i condomini, se il contrario non risulta dal titolo, quanto segue:
· Parti comuni non suscettibili d'uso separato: il suolo, il sottosuolo, le fondamenta, i muri perimetrali, i pilastri, le travi, le fognature, i tetti e relative pertinenze (grondaie, pluviali, ecc.) giardini e cortili, impianti antincendio e parafulmini, in genere, le altre cose costitutive dell'edificio e le opere che sono indispensabili alla conservazione e all'uso comune;
· Parti comuni suscettibili d'uso separato: le colonne verticali di scarico, il portone d'ingresso, le pareti del vano scala e del vano ascensore, i vestiboli, gli ànditi, i locali adibiti a lavanderia, autoclave centrale termica, le corsie e i corridoi di cantina le rampe per l’autorimessa, i lucernari e le finestre destinati all'illuminazione del vano scala; gli impianti idrici, elettrici, del gas e del riscaldamento, fino ai punti di diramazione dagli stessi ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini; nonché le scale, l'impianto dell'ascensore del citofono, dell'apriportone e dell’antenna televisiva centralizzata, nonché i lastrici solari e il tetto di uso non comune a tutti i condomini.

Art. 2 Proprietà esclusiva
Le parti di proprietà esclusiva nel condominio sono individuate e definite dai titoli di acquisto.
Parti di proprietà esclusiva sono anche tutte quelle parti che insistono sulla proprietà comune:
balconi contigui agli appartamenti, parapetti delle finestre, dei balconi, ringhiere o pilastrini che delimitano i balconi, fondi e sottofondi dei balconi persiane, saracinesche e serrande, portoncini d'ingresso dell'unità immobiliari, verande e tettoie, supporti e vetri di separazione della proprietà sui balconi.
Le proprietà esclusive rivolte verso le facciate (davanti - dietro - laterali) come balconi, terrazze, persiane, serrande, verande e quelle prospicienti sui pianerottoli delle scale, come portoncini d'ingresso.

Art. 3 Destinazione dei locali del fabbricato
Il fabbricato può essere destinato, previo le prescritte autorizzazioni, a civili abitazioni, uffici, studi medici, negozi al piano stradale, autorimessa - garage al piano sottostrada.

Art. 4 Approvazione e modifiche al regolamento
L'approvazione o la modifica del regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilità dal secondo comme dell'articolo 1136 c.c.. Può essere impugnato a norma dell'articolo 1107 c.c..

Art. 5 Quote di partecipanti
I diritti di ciascun condomino sulle comuni sono proporzionali ai valori delle rispettive proprietà individuali, valori che ragguagliati a quelli dell' intero immobile in condominio, comprensivo del suolo e delle cose comuni, sono indicati nella TAB. A (allegata al presente regolamento), i cui millesimi possono essere riveduti o modificati solo con il consenso unanime di tutti i partecipanti, oppure dall' Assemblea a maggioranza, nei casi di cui all'art. 69 disp. atti c.c.
Nessun Condomino può rinunciare al diritto sulla cosa comune e quindi sottrarsi al contributo della spesa per mantenere in vita la cosa comune stessa. Le spese di rivalutazione dei valori millesimali sono ad esclusivo carico del Condomino e/o dei Condomini che hanno provocato le mutate condizioni dello stabile.

Art 6 Impossibilità di divisione della cosa comune
Le parti comuni dell' edificio condominiale non sono soggetto a divisione;
Sono approvate in sanatoria le innovazioni derivanti dall'installazione, sui muri esterni condominiali, di caldaie per il riscaldamento autonomo e di tubazioni, nonché dalla costruzione di verande da parte dei Condomini. Tenendo conto dei benefici ricevuti per l'uso e per l'appropriazione di parti condominiali, tutte le spese di tenuta, di manutenzione e di riparazione, sia all'interno che
all'esterno, saranno ad esclusivo carico dei condomini beneficiari.
Art.7 Assicurazione dell'edificio
L' amministrazione del condominio, su conforme parere del Consiglio dei Condomini, provvede ad assicurare l' edificio contro i danni dell' incendio, dei fulmini e dello scoppio, oltre che contro la responsabilità civile verso terzi, anche per conto dei singoli condomini.

Art. 8 Innovazioni
Con la maggioranza di cui al quinto comma dell' art. 1136 c.c. possono essere disposte le innovazioni dirette al miglioramento e all' uso più comodo e al maggior rendimento delle cose comuni.
Sono vietate le innovazioni di cui al secondo comma dell' art. 1121 c.c., in cui non rientrano: decorazione, pavimentazione, rivestimento dell' androne e delle scale, abbellimento architettonico della facciata.

Art. 9 Manutenzione, ispezione e lavori ai locali di proprietà esclusiva
Ogni Condomino è obbligato a eseguire i lavori e le riparazioni occorrenti alle strutture e agli impianti di sua proprietà, per mantenerli in efficienza, specie quando l' omissione di tali lavori possa danneggiare le proprietà di altri condomini, o compromettere la stabilità dell' edificio o alterarne
l' estetica: Fra questi lavori e riparazioni sono compresi quelli che riguardano le finestre (con il relativo davanzale e stipiti) le porte e le ringhiere (visibili dall' esterno), inclusa la verniciatura delle
stesse, che deve essere eseguita in base al colore indicato dall' amministrazione di Condominio.
La spesa relativa comunque, per ciò che può riguardare l' estetica, è a carico del condomino.
I Condomini, a richiesta dell' amministratore, devono consentire che dall' interno dei locali di loro proprietà si eseguano, con i dovuti riguardi, ispezioni, lavori di riparazione alle parti comuni e a quelle di altri condomini.
Il rifiuto a consentire quanto sopra renderà il Condomino responsabile dei danni.
E' consentito al condomino e ai Condomini collocare tubazioni e linee elettriche, telefoniche, condutture o altro lungo le pareti delle cose comuni o lungo quelle di proprietà di altri condomini, quando ciò si renda necessario per rendere funzionali gli impianti considerati necessari dal Consiglio dei Condomini.

DIVIETI ED OBBLIGHI
Art. 10 Divieti
E' fatto assoluto divieto di manomettere le parti comuni, di installare tubature od altro, di costruire verande ecc. senza la preventiva autorizzazione scritta del Assemblea di Condominio.
Non è consentito adibire uno o più locali dell' edificio a deposito e/o manipolazione di materie esplosive o pericolose, e/o a usi che possano turbare la tranquillità dei Condomini, e/o che siano contrari all' igiene e/o al decoro dell'edificio o delle persone che vi abitano o che comportino rumori molesti; occupare con materiali od oggetti di qualsiasi specie, sia di giorno, sia di notte, gli spazi di uso comune, fra cui il cortile, l'ingresso, le scale, i pianerottoli e gli anditi, salvo il caso di occupazione temporanea, per lavori nei locali dei Condomini; depositare all'ingresso o sui pianerottoli, sia di giorno sia di notte, oggetti di qualsiasi specie, impedendo il transito delle persone; lasciare aperto il portone; giocare a pallone nel cortile o svolgervi qualsiasi attività ricreativa che possa danneggiare la sua sistemazione e quella delle strutture che vi si trovino;
Per il quieto vivere bisogna evitare tutto ciò che può disturbare gli altri e tutto quanto si desideri che non venga fatto a noi stessi dagli altri.

RIPARTIZIONE DELLE SPESE

Art. 11 Contributo per spese di manutenzione e di funzionamento
Le spese per la conservazione e la manutenzione delle cose comuni o destinate all'uso comune, nonché quelle per il funzionamento dei servizi comuni, fanno carico ai Condomini, anche nel caso in cui gli stessi abbiano rinunciato ai loro diritti su quelle cose o all' uso di quei servizi.
I proprietari delle unità immobiliari poste al piano stradale(negozi - garage) non partecipano alle spese di conservazione, di esercizio, di pulizia e di illuminazione delle scale e degli ascensori, mentre i locali adibiti ad ufficio o a studi medici, ecc. vi partecipano con una maggiorazione del 20% su quanto dovuto se invece adibita ad abitazione.
Ai fini della ripartizione e a norma degli art. 1121, 1128, 1136 c.c., le spese sono classificate in spese di ricostruzione, spese di rifacimento, spese di conservazione, spese di riparazione, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, spese di funzionamento, spese di illuminazione, spese urgenti ecc.
Ai sensi dell' art. 1118 c.c., nessun condomino può sottrarsi all' obbligo del pagamento dei contributi condominiali sia per manutenzione ordinaria, sia straordinaria della cosa comune adducendo diritti o pretese o eccezioni.
L' obbligo di pagamento delle spese ordinarie e straordinarie per il mantenimento della cosa comune grava esclusivamente sul proprietario dell' unità immobiliare.
In caso di proprietà gravata da usufrutto l' obbligo per la contribuzione della spesa comune deve intendersi:
a) Il nudo proprietario è obbligato al pagamento delle spese straordinarie;
b) All' usufruttuario è fatto obbligo di pagare le spese di manutenzione ordinaria e d' erogazione dei servizi.
In caso la proprietà sia stata locata l' obbligo della contribuzione della spesa comune grava:
a) sul proprietario dell' unita immobiliare per tutta la parte attinente alla manutenzione della cosa comune
b) sull' inquilino per tutte le spese di manutenzione ordinaria e d' erogazione dei servizi.

Art. 12 Obbligo solidale in ordine alle spese comuni
L'obbligo di contribuzione per la manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa comune persegue in solido il compratore e il venditore di unità immobiliare non solo per le spese attinenti all' anno in corso, ma anche per quelle relative all' anno precedente.
I condomini rispondono solidamente nei confronti dei terzi quali committenti, per fatti illeciti compiuti dall' amministratore eletto a maggioranza.
Per inadempienza dell' affittuario l'azione di rivalsa, per quote maturate e non pagate, riguarderà unicamente il Condomino, cioè il proprietario dell'unità Locata.

Art. 13 Fondi per le spese
Per le spese di natura straordinaria l'Assemblea stabilisce l'istituzione di un Fondo Comune

AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE

Art. 14 Amministratore
Le attribuzioni e la Rappresentanza dell'amministratore sono previste dagli articoli 1130 e 1131 del Codice Civile

Art. 15 Il Decreto Ingiuntivo per mancato pagamento dei contributi delle spese comuni
Il condomino sarà considerato inadempiente per il semplice ritardo nel provvedere al pagamento delle quote da lui dovute in ordine alle spese di gestione, sia ordinaria sia straordinaria, approvate dall' Assemblea anche con il solo preventivo oltre che con il consuntivo.
Per inadempienza al pagamento dei contributi di spesa per manutenzione ordinaria e straordinaria,
l' Amministratore dovrà far spiccare DECRETO INGIUNTIVO ai sensi dell' art. 63 delle disp. att. del cod. civ., avuto riguardo di far procedere una comunicazione di addebito con la quale l'Amministratore stesso assegnerà un termine per provvedere ai relativi versamenti.
Il decreto ingiuntivo, spiccato al Condomino inadempiente al pagamento dei contributi, sia ordinari che straordinari richiesti dall' Amministratore e approvati dall' Assemblea, sarà immediatamente esecutivo nonostante opposizione.

Art. 16 Assemblea dei Condomini
Le attribuzioni dell'Assemblea, la sua Costituzione e la Validità delle Delibere sono previste negli articoli 1135 e 1136 del c.c.
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 Rinvio a norme legislative
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento e rinvio alle norme contenute nella legge sulla comunione, sul condominio e sui contratti, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e/o amministrativa vigente in materia.

Nessun commento:

Posta un commento