La normativa sul regolamento
di condominio è prevista dall'articolo 1138 del c.c..
Il regolamento per essere
valido deve essere approvato dall'assemblea con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti 50%+1 e almeno la meta
del valore dell'edificio ossia 500 millesimi (secondo comma dell'art.
1136 del c.c)
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO.
NORME GENERALI
Art. 1 Le Parti comuni
Sono oggetto di proprietà e
uso comune di tutti i condomini, se il contrario non risulta dal
titolo, quanto segue:
· Parti comuni non
suscettibili d'uso separato: il suolo, il sottosuolo, le fondamenta,
i muri perimetrali, i pilastri, le travi, le fognature, i tetti e
relative pertinenze (grondaie, pluviali, ecc.) giardini e cortili,
impianti antincendio e parafulmini, in genere, le altre cose
costitutive dell'edificio e le opere che sono indispensabili alla
conservazione e all'uso comune;
· Parti comuni suscettibili
d'uso separato: le colonne verticali di scarico, il portone
d'ingresso, le pareti del vano scala e del vano ascensore, i
vestiboli, gli ànditi, i locali adibiti a lavanderia, autoclave
centrale termica, le corsie e i corridoi di cantina le rampe per
l’autorimessa, i lucernari e le finestre destinati
all'illuminazione del vano scala; gli impianti idrici, elettrici, del
gas e del riscaldamento, fino ai punti di diramazione dagli stessi ai
locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini; nonché le
scale, l'impianto dell'ascensore del citofono, dell'apriportone e
dell’antenna televisiva centralizzata, nonché i lastrici solari e
il tetto di uso non comune a tutti i condomini.
Art. 2 Proprietà
esclusiva
Le parti di proprietà
esclusiva nel condominio sono individuate e definite dai titoli di
acquisto.
Parti di proprietà
esclusiva sono anche tutte quelle parti che insistono sulla proprietà
comune:
balconi contigui agli
appartamenti, parapetti delle finestre, dei balconi, ringhiere o
pilastrini che delimitano i balconi, fondi e sottofondi dei balconi
persiane, saracinesche e serrande, portoncini d'ingresso dell'unità
immobiliari, verande e tettoie, supporti e vetri di separazione della
proprietà sui balconi.
Le proprietà
esclusive rivolte verso le facciate (davanti - dietro - laterali)
come balconi, terrazze, persiane, serrande, verande e quelle
prospicienti sui pianerottoli delle scale, come portoncini
d'ingresso.
Art. 3 Destinazione dei
locali del fabbricato
Il fabbricato può essere
destinato, previo le prescritte autorizzazioni, a civili abitazioni,
uffici, studi
medici,
negozi al piano stradale, autorimessa - garage al piano sottostrada.
Art. 4 Approvazione e
modifiche al regolamento
L'approvazione o la modifica
del regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la
maggioranza stabilità dal secondo comme dell'articolo 1136 c.c.. Può
essere impugnato a norma dell'articolo 1107 c.c..
Art. 5 Quote di
partecipanti
I diritti di ciascun
condomino sulle comuni sono proporzionali ai valori delle rispettive
proprietà individuali, valori che ragguagliati a quelli dell' intero
immobile in condominio, comprensivo del suolo e delle cose comuni,
sono indicati nella TAB. A (allegata al presente regolamento), i cui
millesimi possono essere riveduti o modificati solo con il consenso
unanime di tutti i partecipanti, oppure dall' Assemblea a
maggioranza, nei casi di cui all'art. 69 disp. atti c.c.
Nessun Condomino può
rinunciare al diritto sulla cosa comune e quindi sottrarsi al
contributo della spesa per mantenere in vita la cosa comune stessa.
Le spese di rivalutazione dei valori millesimali sono ad esclusivo
carico del Condomino e/o dei Condomini che hanno provocato le mutate
condizioni dello stabile.
Art 6 Impossibilità di
divisione della cosa comune
Le
parti comuni dell' edificio condominiale non sono soggetto a
divisione;
Sono
approvate in sanatoria le innovazioni derivanti dall'installazione,
sui muri esterni condominiali, di caldaie per il riscaldamento
autonomo e di tubazioni, nonché dalla costruzione di verande da
parte dei Condomini. Tenendo conto dei benefici ricevuti per l'uso e
per l'appropriazione di parti condominiali, tutte le spese di tenuta,
di manutenzione e di riparazione, sia all'interno che
all'esterno,
saranno ad esclusivo carico dei condomini beneficiari.
Art.7 Assicurazione
dell'edificio
L'
amministrazione del condominio, su conforme parere del Consiglio dei
Condomini, provvede ad assicurare l' edificio contro i danni dell'
incendio, dei fulmini e dello scoppio, oltre che contro la
responsabilità civile verso terzi, anche per conto dei singoli
condomini.
Art. 8 Innovazioni
Con
la maggioranza di cui al quinto comma dell' art. 1136 c.c. possono
essere disposte le innovazioni dirette al miglioramento e all' uso
più comodo e al maggior rendimento delle cose comuni.
Sono
vietate le innovazioni di cui al secondo comma dell' art. 1121 c.c.,
in cui non rientrano: decorazione, pavimentazione, rivestimento dell'
androne e delle scale, abbellimento architettonico della facciata.
Art.
9 Manutenzione, ispezione e lavori ai locali di proprietà esclusiva
Ogni
Condomino è obbligato a eseguire i lavori e le riparazioni
occorrenti alle strutture e agli impianti di sua proprietà, per
mantenerli in efficienza, specie quando l' omissione di tali lavori
possa danneggiare le proprietà di altri condomini, o compromettere
la stabilità dell' edificio o alterarne
l'
estetica: Fra questi lavori e riparazioni sono compresi quelli che
riguardano le finestre (con il relativo davanzale e stipiti) le porte
e le ringhiere (visibili dall' esterno), inclusa la verniciatura
delle
stesse,
che deve essere eseguita in base al colore indicato dall'
amministrazione di Condominio.
La
spesa relativa comunque, per ciò che può riguardare l' estetica, è
a carico del condomino.
I
Condomini, a richiesta dell' amministratore, devono consentire che
dall' interno dei locali di loro proprietà si eseguano, con i dovuti
riguardi, ispezioni, lavori di riparazione alle parti comuni e a
quelle di altri condomini.
Il
rifiuto a consentire quanto sopra renderà il Condomino responsabile
dei danni.
E'
consentito al condomino e ai Condomini collocare tubazioni e linee
elettriche, telefoniche, condutture o altro lungo le pareti delle
cose comuni o lungo quelle di proprietà di altri condomini, quando
ciò si renda necessario per rendere funzionali gli impianti
considerati necessari dal Consiglio dei Condomini.
DIVIETI ED OBBLIGHI
Art. 10 Divieti
E'
fatto assoluto divieto di manomettere le parti comuni, di installare
tubature od altro, di costruire verande ecc. senza la preventiva
autorizzazione scritta del Assemblea di Condominio.
Non è consentito
adibire uno o più locali dell' edificio a deposito e/o manipolazione
di materie esplosive o pericolose, e/o a usi che possano turbare la
tranquillità dei Condomini, e/o che siano contrari all' igiene e/o
al decoro dell'edificio o delle persone che vi abitano o che
comportino rumori molesti; occupare
con materiali od oggetti di qualsiasi specie, sia di giorno, sia di
notte, gli spazi di uso comune, fra cui il cortile, l'ingresso, le
scale, i pianerottoli e gli anditi, salvo il caso di occupazione
temporanea, per lavori nei locali dei Condomini; depositare
all'ingresso o sui pianerottoli, sia di giorno sia di notte, oggetti
di qualsiasi specie, impedendo il transito delle persone; lasciare
aperto il portone; giocare a pallone nel cortile o svolgervi
qualsiasi attività ricreativa che possa danneggiare la sua
sistemazione e quella delle strutture che vi si trovino;
Per
il quieto vivere bisogna evitare tutto ciò che può disturbare gli
altri e tutto quanto si desideri che non venga fatto a noi stessi
dagli altri.
RIPARTIZIONE DELLE SPESE
Art. 11 Contributo per
spese di manutenzione e di funzionamento
Le
spese per la conservazione e la manutenzione delle cose comuni o
destinate all'uso comune, nonché quelle per il funzionamento dei
servizi comuni, fanno carico ai Condomini, anche nel caso in cui gli
stessi abbiano rinunciato ai loro diritti su quelle cose o all' uso
di quei servizi.
I
proprietari delle unità immobiliari poste al piano stradale(negozi -
garage) non partecipano alle spese di conservazione, di esercizio, di
pulizia e di illuminazione delle scale e degli ascensori, mentre i
locali adibiti ad ufficio o a studi medici, ecc. vi partecipano con
una maggiorazione del 20% su quanto dovuto se invece adibita ad
abitazione.
Ai
fini della ripartizione e a norma degli art. 1121, 1128, 1136 c.c.,
le spese sono classificate in spese di ricostruzione, spese di
rifacimento, spese di conservazione, spese di riparazione, spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria, spese di funzionamento, spese
di illuminazione, spese urgenti ecc.
Ai
sensi dell' art. 1118 c.c., nessun condomino può sottrarsi all'
obbligo del pagamento dei contributi condominiali sia per
manutenzione ordinaria, sia straordinaria della cosa comune adducendo
diritti o pretese o eccezioni.
L'
obbligo di pagamento delle spese ordinarie e straordinarie per il
mantenimento della cosa comune grava esclusivamente sul proprietario
dell' unità immobiliare.
In
caso di proprietà gravata da usufrutto l' obbligo per la
contribuzione della spesa comune deve intendersi:
a)
Il nudo proprietario è obbligato al pagamento delle spese
straordinarie;
b)
All' usufruttuario è fatto obbligo di pagare le spese di
manutenzione ordinaria e d' erogazione dei servizi.
In
caso la proprietà sia stata locata l' obbligo della contribuzione
della spesa comune grava:
a)
sul proprietario dell' unita immobiliare per tutta la parte
attinente alla manutenzione della cosa comune
b)
sull' inquilino per tutte le spese di manutenzione ordinaria e
d' erogazione dei servizi.
Art. 12 Obbligo solidale
in ordine alle spese comuni
L'obbligo
di contribuzione per la manutenzione ordinaria e straordinaria della
cosa comune persegue in solido il compratore e il venditore di unità
immobiliare non solo per le spese attinenti all' anno in corso, ma
anche per quelle relative all' anno precedente.
I
condomini rispondono solidamente nei confronti dei terzi quali
committenti, per fatti illeciti compiuti dall' amministratore eletto
a maggioranza.
Per
inadempienza dell' affittuario l'azione di rivalsa, per quote
maturate e non pagate, riguarderà unicamente il Condomino, cioè il
proprietario dell'unità
Locata.
Art. 13 Fondi per le
spese
Per le spese di natura
straordinaria l'Assemblea stabilisce l'istituzione di un Fondo Comune
AMMINISTRAZIONE
CONDOMINIALE
Art. 14 Amministratore
Le
attribuzioni e la Rappresentanza dell'amministratore sono previste
dagli articoli 1130 e 1131 del Codice Civile
Art. 15 Il Decreto
Ingiuntivo per mancato pagamento dei contributi delle spese comuni
Il
condomino sarà considerato inadempiente per il semplice ritardo nel
provvedere al pagamento delle quote da lui dovute in ordine alle
spese di gestione, sia ordinaria sia straordinaria, approvate dall'
Assemblea anche con il solo preventivo oltre che con il consuntivo.
Per
inadempienza al pagamento dei contributi di spesa per manutenzione
ordinaria e straordinaria,
l'
Amministratore dovrà far spiccare DECRETO INGIUNTIVO ai sensi dell'
art. 63 delle disp. att. del cod. civ., avuto riguardo di far
procedere una comunicazione di addebito con la quale l'Amministratore
stesso assegnerà un termine per provvedere ai relativi versamenti.
Il
decreto ingiuntivo, spiccato al Condomino inadempiente al pagamento
dei contributi, sia ordinari che straordinari richiesti dall'
Amministratore e approvati dall' Assemblea, sarà immediatamente
esecutivo nonostante opposizione.
Art. 16 Assemblea dei
Condomini
Le attribuzioni
dell'Assemblea, la sua Costituzione e la Validità delle Delibere
sono previste negli articoli 1135 e 1136 del c.c.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17 Rinvio a norme
legislative
Per quanto non
previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento e rinvio alle
norme contenute nella legge sulla comunione, sul condominio e sui
contratti, nonché ad ogni altra
disposizione legislativa e/o amministrativa vigente in materia.