L'Ultimo comma dell'art.
1136 cc dice: “Delle deliberazioni dell'assemblea si redige
processo verbale da trascriversi in un registro tenuto
dall'amministratore”.
Il verbale delle delibere
assembleari è un documento formale e fondamentale, esso contiene la
descrizione del processo verbale e delle delibere adottate per tutte
le problematiche inerenti il condominio. È abbastanza evidente che
la sua funzione è quella di certificare le decisioni prese
dall'organo collegiale, decisioni che scritte diventano opponibili a
tutti i dissenzienti.
Gli elementi che
compongono il verbale sono: la data l'ora e il luogo della
convocazione, il tipo di assemblea (se ordinaria o straordinaria) e
se riuniti i prima o seconda convocazione; l'elenco dei condomini
presenti e deleghe dei rappresentati assenti con i relativi millesimi
di proprietà; il presidente e il segretario nominati; la
dichiarazione fatta dal presidente sulla validità dell'assemblea
costituita; l'ordine del giorno; il processo verbale; le firme del
presidente e del segretario e quelle di tutti i condomini presenti.
La sottoscrizione del verbale significa l'accettazione dello stesso
che diventa vincolante e opponibile a tutti i condomini.
I soggetti legittimati
all'impugnazione della delibera sono tutti i proprietari assenti o
dissenzienti. L'amministratore non ha titolo per l'impugnazione delle
assemblee.
L'impugnazione deve essere
fatta entro 30 giorni dalla data della delibera per i presenti, o
entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera per gli
assenti, oltre non è più impugnabile e diventa valida per tutti.
Questa viene fatta nei confronti degli altri condomini o
dell'amministratore innanzi al tribunale territoriale competente può
essere fatta o con un atto di citazione o con un ricorso.
Le delibere assembleari
impugnabili sono qualificate come nulle o annullabili.
I CASI DI NULLITÀ si
hanno quando le delibere presentano: vizi sulla regolarità della
costituzione assembleare e sull'espressione del voto; sono adottate
senza la maggioranza prescritta dalla legge; hanno oggetto
impossibile o illecito; ledono i diritti sulle cose comuni o sulle
parti di proprietà esclusiva. Ad esempio il divieto di uso
dell'ascensore ad un condomino in particolare, o il divieto di
accesso al garage condominiale ad un condomino in particolare ecc.
Tutte le delibere nulle la
legge le considera invalide, prive di valore e insanabili.
I CASI DI ANNULLABILITÀ
sono quelle che presentano: vizi formali; violazioni di regole
generali, convenzionali o regolamentari, che prevedono un determinato
iter per giungere alla manifestazione di volontà; eccesso di potere
da incompetenza in materie riservate ad altri. Ad esempio la mancata
comunicazione della convocazione dell'assemblea a gli aventi diritto,
il non rispettare i termini di legge per la convocazione, le
violazioni del regolamento di condominio ecc.
Tutte
le delibere impugnabili possono comunque essere sostituite da una
successiva delibera conforme alla legge ed al regolamento.
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