L'art. 1130 cc, approfondisce il tema dei poteri spettanti all'amministratore nella attività di gestione del condominio. L'amministratore cura le esecuzioni delle deliberazioni dell'assemblea e provvede all'amministrazione ordinaria delle parti comuni dell'edificio secondo l'indicazione analitica contenuta nella disposizione in esame. Analizzando le singole voci possiamo dire:
Il primo comma
L'amministratore è l'organo esecutivo del condominio, il suo compito è quello di eseguire le delibere dell'assemblea dei condomini, pone in essere le decisioni prese dall'organo collegiale. Nella frase “eseguire le deliberazioni dell'assemblea” è racchiuso il suo incarico, il suo compito, è il mandato (con rappresentanza) che ha ricevuto dall'assemblea a compiere atti in nome e per conto del condominio. Nella seconda parte gli viene affidata la cura dell'osservanza del regolamento di condominio, quel documento fondamentale che da le linee per un corretto svolgimento della vita condominiale ossia quell'insieme di regole che diventano fonte principale per i condomini.
Il secondo comma
Un altro compito dell'amministratore è disciplinare l'uso delle parti comuni e la prestazioni dei servizi nell'interesse comune, per assicurare il miglior godimento a tutti i condomini. In genere l'amministratore si preoccupa di comunicare ai condomini tramite lettere o avvisi come deve avvenire il corretto uso delle parti comuni.
Terzo comma
La riscossione dei contributi (quote) è compito dell'amministratore, le quote riscosse sono vitali per il corretto funzionamento di tutti i servi, per la manutenzione, per il pagamento delle forniture e per tutte le altre spese necessarie per la gestione del condominio. Suo compito è anche quello di cercare di garantire una certa regolarità per il versamento delle quote e se necessario perseguire i condomini morosi con gli strumenti previsti dalla legge (decreti ingiuntivi).
Quarto comma
L'amministratore ha il compito di compiere atti conservativi dei diritti sulle parti comuni dell'edificio, tutelando le proprietà comuni in maniera autonoma e senza autorizzazione assembleare da eventuali pericoli e danni.
L'ultimo comma obbliga l'amministratore alla fine di ciascun anno a rendere conto della sua gestione, e di tutto il suo operato all'assemblea.
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