L'articolo 1135 cc tratta delle attribuzioni dell'assemblea dei condomini. L'assemblea provvede insieme all'amministratore alla gestione del condominio, del quale costituisce un organo. Ad essa infatti competono le delibere solo ed esclusivamente sulle parti comuni dell'edificio.
L'assemblea delibera per:
- confermare o alla revocare l'incarico all'amministratore e approva l'eventuale retribuzione.
- approva sia il bilancio di previsione che contiene le voci di spesa necessarie per la vita condominiale sia il riparto di queste tra i vari condomini.
- Approva il rendiconto annuale della gestione condominiale ossia tutte le voci di entrata e di uscita che riguardano la gestione conclusa. Delibera sull'impiego dell'eventuale residuo attivo, definendo la sua destinazione (ad es. ripartendolo tra i condomini o destinandolo come fondo per il nuovo esercizio).
- Delibera sulle opere di manutenzione straordinaria (es. rifacimento facciata, cortile, ecc) costituendo all'occorrenza un fondo speciale.
L'articolo si conclude ponendo (nell'ultimo comma) un limite all'amministratore sui lavori di natura straordinaria. Non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, con una deroga “salvo che rivestano carattere di urgenza” con l'obbligo di comunicazione all'assemblea nella prima convocazione successiva ai lavori.
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